Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 307 del 11 gennaio 2005

ECLI:IT:CASS:2005:307CIV

Massima

Massima ufficiale
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice adito abbia, con ordinanza, affermato la propria giurisdizione, atteso che tale provvedimento, per sua natura sempre modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l'ha emesso, non costituisce la decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo.

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