Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1694 del 6 giugno 1991

ECLI:IT:CASS:1991:1694PEN

Massima

Massima ufficiale
La richiesta di riesame contro i provvedimenti di sequestro è considerata dal nuovo codice di procedura penale un'impugnazione, ancorché il primo comma dell'art. 325, in relazione al comma quinto dello stesso articolo stabilisca che essa vada presentata nella cancelleria del tribunale competente per decidere e siano richiamate, dal secondo comma le sole norme per la presentazione dell'impugnazione di cui all'art. 582 e non anche quelle di cui all'art. 583. Ne consegue che la presentazione della richiesta di riesame avvenuta davanti alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero la spedizione della richiesta ai sensi dell'art. 583, determina l'inammissibilità della richiesta stessa, per quanto disposto dall'art. 591 lett. c).

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