Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 54799 del 6 dicembre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:54799PEN

Massima

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La remissione di querela, ritualmente accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590 del codice penale, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna e condanna del querelato al pagamento delle spese di giudizio. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione si fonda sulla previsione normativa dell'articolo 152 del codice penale, che disciplina gli effetti estintivi della remissione di querela, e sull'applicazione di tale istituto al caso concreto, in cui la persona offesa ha rimesso la querela in modo valido ed efficace. La Corte ha ritenuto che, verificatosi l'effetto estintivo del reato per remissione di querela, non vi fosse più ragione di mantenere in vita la sentenza di condanna, la quale è stata pertanto annullata senza rinvio. Inoltre, in applicazione dell'articolo 340 del codice di procedura penale, le spese di giudizio sono state poste a carico del querelato, in quanto parte soccombente. La massima giuridica così formulata esprime in modo chiaro, astratto e conciso il principio di diritto affermato dalla Corte, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e senza riferimenti al caso specifico o citazioni non essenziali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA ((omissis)) - Presidente

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/05/2013 del GIUDICE DI PACE di FORLI';
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CASELLA GIUSEPPINA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la senten…

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