Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2141 del 12 luglio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:2141PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, stante il divieto di libertà provvisoria stabilito in via generale dall'art. 30 legge 12 agosto 1982, n. 532, perché possa avere applicazione la disposizione derogativa di cui all'art. 8, comma terzo, ultima parte della legge 6 febbraio 1980, n. 15, è rilevante la valutazione, nella fase predibattimentale, circa l'eventuale riconoscimento in giudizio delle attenuanti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304. Tuttavia tale valutazione potrà essere favorevole solo nel caso in cui le circostanze attenuanti si presentino con tali caratteri di obiettività da escludere, quasi del tutto, ogni discrezionalità nella concessione. In ogni altro caso, il giudice predibattimentale deve attenersi alla imputazione contestata con il provvedimento conclusivo, in quanto spetta soltanto al giudice del dibattimento compiere, con la sentenza, quel penetrante esame che può condurre al riconoscimento di circostanze attenuanti non comprese nell'imputazione. (Conf. sez. prima C.C. 18 giugno 1982 n. 1376, ric. ARENA.).

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