Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5672 del 14 aprile 1989

ECLI:IT:CASS:1989:5672PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 10 legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dallo inquinamento, prevede l`obbligo della richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico, alle autorita` competenti, nel caso in cui lo scarico preesistente debba presumibilmente mutare le sue caratteristiche quantitative o qualitative per effetto di ristrutturazione, ampliamento, diversa destinazione o trasferimento ad altra sede. In tal caso il titolare dello insediamento deve presentare una domanda, con la relativa documentazione, ed attendere che la P.A. rilasci la certificazione di nuovo insediamento e la correlativa nuova autorizzazione. In mancanza egli accetta il rischio di essere assoggettato alle sanzioni penali previste a carico dei trasgressori dell`art. 21, commi primo e terzo della legge n. 319 del 1976 (scarico nuovo senza autorizzazione e scarico oltre i limiti di accettabilita`) per effetto della iniziativa concorrente ed autonoma della p.a. e del giudice.

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