Cassazione penale Sez. II sentenza n. 39762 del 25 settembre 2013

ECLI:IT:CASS:2013:39762PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel sindacare la motivazione della sentenza impugnata, deve limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni poste a fondamento del convincimento del giudice di merito, senza poter effettuare una propria autonoma valutazione degli elementi di fatto. Il vizio di motivazione è deducibile in sede di legittimità solo quando risulti di macroscopica evidenza, essendo irrilevanti le minime incongruenze, purché la decisione sia sorretta da una spiegazione logica ed adeguata. Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità, identificare specificamente l'atto processuale su cui si fonda la doglianza, individuare l'elemento fattuale o probatorio ritenuto incompatibile con la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, darne la prova e indicare le ragioni per cui tale elemento inficia in modo decisivo la tenuta logica della motivazione. In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, è ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché le censure formulate non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Il principio del "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato, introdotto dalla novella legislativa, non ha comportato l'adozione di un criterio di valutazione della prova più rigoroso rispetto al passato, ma ha semplicemente ribadito il principio, già immanente nel nostro ordinamento, secondo cui la condanna è possibile solo quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato. È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti in forma perplessa o alternativa i vizi di motivazione, senza specificare se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità della motivazione. Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed idoneo a determinare il riconoscimento o il diniego del beneficio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACCHIA Alberto - Presidente

Dott. GALLO Domenic - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - Consigliere

Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere

Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1764/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 27/11/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricor…

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