Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 3569 del 2004

ECLI:IT:TARPIE:2004:3569SENT

Massima

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Il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio da parte del ricorrente comporta l'improcedibilità del ricorso, in quanto viene a mancare uno dei presupposti necessari per la definizione del giudizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale, preso atto della dichiarazione dei difensori circa la mancanza di interesse, non può che rilevare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale principio si fonda sulla necessità che il ricorso giurisdizionale sia sorretto da un interesse attuale e concreto del ricorrente, il quale deve permanere per tutta la durata del processo amministrativo. Qualora tale interesse venga meno nel corso del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto il venir meno dell'interesse fa venire meno uno dei presupposti essenziali per l'esercizio dell'azione. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse tutela il principio di economia processuale, evitando l'inutile prosecuzione di un giudizio privo di utilità pratica per il ricorrente. Inoltre, tale principio si pone a garanzia del corretto esercizio della funzione giurisdizionale, impedendo che il giudice si pronunci su questioni prive di rilevanza concreta per le parti. La compensazione delle spese di giudizio, infine, rappresenta un equo bilanciamento degli oneri processuali, in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse che ha determinato l'improcedibilità del ricorso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOSent. n. 3569/04R.G. n. 1043/01Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione - ha pronunciato la seguente SENTENZAVisto il ricorso n. 1043/01 proposto dall'OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE FEDE, in persona del legale rappresentante pro tempore don ((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), presso il cui studio domicilia in Torino, corso Montevecchio, 50;controil Comune di PECETTO TORINESE, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;per l'annullamentodell'ordinanza n. 15/01 del 10 aprile 2001 “di sospensione lavori e di ripristino dello stato dei luoghi a quanto preventivamente autorizzato con concessione edilizia n. 39/98 in data 31.07.1998”.di ogni altro atto comunque connesso al procedimento, e in particolare della nota prot. 2696 del 9 aprile 2001, con la quale il Responsabile dei servizi Tecnici comunali ha comunicato l'improcedibilità dell&#…

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