Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2558 del 21 luglio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:2558PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di falso nummario, ai fini della sussistenza della grossolanità della falsità, da cui discende l'esclusione della punibilità dei reati di cui agli artt. 453, 455 e 457 c.p., è richiesto che la diversità delle caratteristiche della moneta vera rispetto a quella falsificata sia tale da potere essere riconosciuta ictu oculi dalla generalità dei cittadini, anche tra quelli meno esperti e diligenti (e non certo dal «cittadino medio»). Ne consegue che tale grossolanità non può ritenersi sussistente per il solo fatto che una persona adusa, per ragioni di professione o di commercio o per altro motivo, al maneggio del danaro, non venga tratta in inganno dalla contraffazione delle banconote, non priva dei requisiti sufficienti a sorprendere la buona fede della pluralità degli altri soggetti.

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