Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2925 del 4 febbraio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:2925PEN

Massima

Massima ufficiale
Non è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'. 171 cod. proc. pen. allorché l'impossibilità sopravvenuta della notificazione derivi da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione. Pertanto l'accertamento dell'impossibilità della notificazione per la avvenuta morte del difensore di fiducia domiciliatario, quando non risulti dagli atti che l'imputato ne sia a conoscenza, impone il tentativo di notificazione dell'atto presso il domicilio o la residenza dell'imputato ed, in difetto, l'inizio della procedura degli irreperibili.

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