Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4513 del 11 aprile 1987

ECLI:IT:CASS:1987:4513PEN

Massima

Massima ufficiale
La sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale che l'ha compilato serve a conferire valore di autenticità e di fede pubblica all'atto stesso, per cui la mancata sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale è causa di nullità a condizione che sia tempestiva e rituale l'eccezione dell'interessato, che intenda colpire o l'autenticità del verbale stesso o il suo valore di atto pubblico (facente fede fino a querela di falso) e, l'eccezione stessa deve essere espressa o con una formale querela di falso oppure in una qualsiasi istanza o dichiarazione che denunci il verbale (o l'atto in genere) come non autentico o non rispondente alla verità quanto al suo contenuto. Ove manchi tale intento dell'interessato, il quale, invece, abbia formulata l'eccezione soltanto per uno scopo esclusivamente formale (l'atto avrebbe dovuto essere sottoscritto e non lo è stato), allora la rilevata nullità perde consistenza, per difetto degli intrinseci presupposti essenziali, e degrada a semplice irritualità. (Nella specie, i ricorrenti non negavano l'autenticità dell'atto).

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