Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22479 del 24 settembre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:22479CIV

Massima

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La clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto di opere pubbliche, che prevede la devoluzione di determinate controversie alla cognizione di un collegio arbitrale, deve essere interpretata in modo da ricomprendere non solo le domande relative agli acconti per lavori già contabilizzati dalla direzione lavori, ma anche quelle relative a lavori non esattamente contabilizzati, sia per classificazione ed applicazione dei corrispettivi pattuiti che per quantità somministrate, e oggetto di riserva, in quanto tali lavori concorrono comunque alla formazione progressiva del credito dell'appaltatore e al raggiungimento dei requisiti capitolari per il pagamento delle rate di acconto. Pertanto, l'interpretazione restrittiva della clausola compromissoria, che limiti la competenza arbitrale ai soli lavori contabilizzati nel senso voluto dalla stazione appaltante, sarebbe contraria alla ratio della disciplina normativa, che intende sollecitare l'iniziativa dell'appaltatore e non consentire alla stazione appaltante di inibire il diritto di tutela della controparte tramite la semplice omissione della annotazione delle poste dovute. Inoltre, la clausola compromissoria non risulta incompatibile con la previsione di un foro convenzionale, in quanto le due disposizioni disciplinano ambiti diversi e sono in rapporto di integrazione, non di reciproca esclusione. Infine, il giudice ordinario, investito della controversia relativa all'esecuzione del contratto di appalto, ha il potere di accertare incidentalmente la legittimità del provvedimento di risoluzione adottato dalla stazione appaltante, in quanto tale provvedimento, seppur adottato nelle forme dell'atto amministrativo, opera nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti e non ha natura provvedimentale tale da richiedere una previa disapplicazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA ((omissis)) - Presidente

Dott. MARULLI Marco - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 20734/2013 proposto da:
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio, dell'Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'Avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MO.IN. S.r.l., gia' (OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende …

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