Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 91 del 2014

ECLI:IT:TARPE:2014:91SENT

Massima

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Il silenzio assenso di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 non può ritenersi perfezionato in assenza della previa comunicazione della modifica al piano degli insediamenti, documento essenziale per la completezza della domanda di autorizzazione all'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile. Pertanto, l'amministrazione comunale, prima di pronunciarsi sull'annullamento in autotutela dell'ordine di demolizione delle opere realizzate, deve riesaminare l'istanza di autorizzazione all'installazione, verificando il perfezionamento o meno del silenzio assenso, e solo successivamente decidere in merito alla demolizione. In difetto di tale esame espresso da parte dell'amministrazione, il giudice amministrativo non può sostituirsi ad essa nell'adozione del provvedimento finale, in quanto ciò trasgredirebbero il divieto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a. di adottare sentenze che presuppongano accertamenti in ordine a poteri non ancora esercitati dall'amministrazione. Inoltre, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 è necessaria per l'installazione di una stazione radio base, a prescindere dalla sussistenza o meno di un vincolo paesaggistico sull'area, in quanto l'opera, per le sue caratteristiche dimensionali, comporta una modificazione del panorama e una dequalificazione del contenuto paesaggistico, in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia locale. Pertanto, in assenza di tale autorizzazione paesaggistica, non può ritenersi perfezionato il silenzio assenso di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, essendo tale autorizzazione un presupposto essenziale per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione.

Sentenza completa

N. 00191/2013
REG.RIC.

N. 00091/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00191/2013 REG.RIC.

N. 00313/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2013, proposto da:
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Pescara, via ((omissis)) 15;

contro

Comune di Gessopalena, S.U.A.P. Patto Territoriale Sangro Aventino;

nei confronti di

Regione Abruzzo;

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2013, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((o…

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