Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7617 del 30 giugno 1988

ECLI:IT:CASS:1988:7617PEN

Massima

Massima ufficiale
L'attenuante di cui alla seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 c. p. puo` essere applicata quando l'azione riparatrice venga esercitata successivamente alla consumazione ed all'esaurimento del reato al fine di eluderne o attenuarne le conseguenze dannose. ne consegue che in caso di reato permanente detta attenuante non e` applicabile se l'azione riparatrice intervenga mentre la permanenza non e` ancora cessata. (nella specie, l'imputato chiedeva l'applicazione della circostanza per aver indicato i nascondigli della droga).

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