ECLI:IT:CASS:2002:17703PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 9 novembre 2000, il Tribunale di Bari condannava P. F. alla pena di L. 700.000 di multa per il reato di contrabbando di t.l.e. ed assolveva lo stesso dall'imputazione di cui agli artt. 1, 67 e 70 del d.P.R. 26.10.1972, n. 633 (evasione dell'I.V.A. all'importazione), ritenendo il fatto non previsto dalla legge come reato, in seguito alla depenalizzazione operata dalla legge 25.6.1999, n. 205 e dal d. l.vo 10.3.2000, n. 74 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25.6.1999, n. 205.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Bari, il quale ha eccepito che il reato di cui agli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26.10.1972, n. 633 (evasione dell'I.V.A. sulla importazione) non può considerarsi depenalizzato dal d. l.vo 10.3.2000, n. 74.
Il ricorso è fondato e deve essere accolt…
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