Cassazione penale Sez. III sentenza n. 17703 del 10 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:17703PEN

Massima

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Il reato di evasione dell'IVA all'importazione, previsto dagli artt. 1, 67 e 70 del d.P.R. n. 633/1972, non è stato depenalizzato dalla legge n. 205/1999 e dal d.lgs. n. 74/2000, in quanto tale fattispecie si configura come un illecito distinto e autonomo rispetto all'IVA interna, avente una propria peculiare disciplina sanzionatoria penale contenuta nel Titolo VII del Testo Unico delle leggi doganali. Ciò in ragione della diversa struttura e funzione dell'IVA all'importazione, che costituisce un tributo dovuto all'atto dell'ingresso del bene nel territorio nazionale, indipendentemente dalla conclusione di un negozio giuridico, e che è assoggettato a una procedura semplificata di riscossione connessa ad ogni singola operazione doganale. Pertanto, la previsione dell'art. 70 del d.P.R. n. 633/1972, che richiama espressamente le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine per quanto concerne le controversie e le sanzioni, comporta che il reato di evasione dell'IVA all'importazione rimanga tuttora punito con le sanzioni stabilite dagli artt. 282 e seguenti del Testo Unico sulle leggi doganali, senza subire alcuna interferenza con la riforma dei reati tributari attuata dalla legge n. 205/1999 e dal d.lgs. n. 74/2000, i quali hanno riguardato esclusivamente l'IVA interna.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 9 novembre 2000, il Tribunale di Bari condannava P. F. alla pena di L. 700.000 di multa per il reato di contrabbando di t.l.e. ed assolveva lo stesso dall'imputazione di cui agli artt. 1, 67 e 70 del d.P.R. 26.10.1972, n. 633 (evasione dell'I.V.A. all'importazione), ritenendo il fatto non previsto dalla legge come reato, in seguito alla depenalizzazione operata dalla legge 25.6.1999, n. 205 e dal d. l.vo 10.3.2000, n. 74 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25.6.1999, n. 205.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Bari, il quale ha eccepito che il reato di cui agli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26.10.1972, n. 633 (evasione dell'I.V.A. sulla importazione) non può considerarsi depenalizzato dal d. l.vo 10.3.2000, n. 74.
Il ricorso è fondato e deve essere accolt…

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