Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1325 del 20 novembre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:1325PEN

Massima

Massima ufficiale
L'estinzione del reato per intervenuta amnistia non preclude l'applicazione della confisca perché l'effetto normale della estinzione del reato circa le misure di sicurezza è espressamente derogato, per quanto concerne la confisca, dal disposto del capoverso dell'. 236 cod. PEN..NEL caso in cui sia dichiarata l'estinzione del reato a seguito di amnistia la confisca è subordinata all'esistenza, da accertarsi dal giudice, del fatto costituente reato, e tale accertamento non trova ostacolo nell'. 592 cod. proc. pen. perché l'indagine da compiere non investe questioni relative all'azione penale, bensì l'applicazione di una misura di sicurezza sottratta all'effetto preclusivo della amnistia. (conf mass n. 144836;

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