Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6511 del 16 dicembre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:6511CIV

Massima

Massima ufficiale
L'ultimo comma dell' art. 2377 cod. civ., secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare non puo' aver luogo se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa in conformita' della legge o dell'atto costitutivo, benche' dettato con riferimento alle societa' per azioni, ha carattere generale ed e' percio' applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi. Rettamente, pertanto, il giudice del merito, nel giudizio d'impugnazione di una deliberazione assembleare, per invalida convocazione dell'assemblea dichiara cessata la materia del contendere, quando risulti che l'assemblea dei condomini regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata.

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