Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 38514 del 1 ottobre 2009

ECLI:IT:CASS:2009:38514PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, deve ritenersi che il telefono cellulare rientri nella nozione di "apparato di comunicazione radiotrasmittente", il cui possesso o utilizzo può essere inibito dal Questore alle persone condannate con sentenza definitiva per delitti non colposi, a norma dell'art. 4, comma quarto, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificato dall'art. 15, comma primo, lett. a), della L. 26 marzo 2001, n. 128.

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