Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3506 del 13 marzo 1980

ECLI:IT:CASS:1980:3506PEN

Massima

Massima ufficiale
In riferimento al primo comma dell'art. 12 legge 3 agosto 1978 n. 405, quando il termine di prescrizione venga a maturarsi successivamente alla data dell'amnistia, non è applicabile il terzo comma dell'art. 183 Cod. pen. in riferimento agli effetti civili del reato in quanto questi ricadono sotto la disciplina dell'art. 198 Cod. pen.. ne deriva che, in caso di condanna al risarcimento dei danni, il giudice penale della impugnazione è tenuto a dichiarare estinto il reato per intervenuta amnistia ed a pronunziarsi agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili.

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