Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5909 del 7 luglio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:5909CIV

Massima

Massima ufficiale
Dal computo dei tre giorni di ferie retribuiti, che - a norma dell'art.   119 del d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 - spettano, senza pregiudizio delle ferie ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore, ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni - comprese quelle di rappresentanti di lista - presso gli uffici elettorali, sono escluse le giornate festive (domenica) o non lavorative (sabato) cadute nel periodo delle operazioni elettorali, detta disciplina - che non puo` essere vanificata da contrarie previsioni della contrattazione collettiva - manifestamente non e` in contrasto con gli artt. 3 e 36 e 53 della costituzione. Conseguentemente, non dovendosi computare nelle ferie elettorali le domeniche e gli altri giorni festivi, cadenti nel periodo delle elezioni, il lavoratore, che abbia partecipato alle funzioni elettorali, ha diritto ad un correlativo prolungamento delle ferie stesse per altri corrispondenti giorni lavorativi, contigui al periodo elettorale, ovvero alla percezione dell'indennita` sostitutiva per le ferie non godute.   da vedere: [s82\00124] conforme: [s85\00890]

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