Cassazione penale Sez. I sentenza n. 31613 del 24 agosto 2022

ECLI:IT:CASS:2022:31613PEN

Massima

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Il procedimento disciplinare a carico del detenuto deve rispettare le garanzie del diritto di difesa, assicurando la previa contestazione formale dell'addebito e la concessione di un congruo termine per predisporre la difesa, nel rispetto della normativa penitenziaria e delle Regole Penitenziarie Europee. Tuttavia, la violazione di tali prescrizioni procedimentali è riconducibile alla categoria delle nullità processuali, la cui deduzione è soggetta al rispetto dei termini e delle modalità previsti dall'ordinamento, in particolare dall'art. 182 c.p.p. Pertanto, la nullità derivante dalla contestazione dell'addebito effettuata contestualmente alla convocazione del consiglio di disciplina deve essere eccepita dalla parte interessata prima del compimento dell'attività processuale cui si riferisce, ossia all'apertura dell'udienza disciplinare, a pena di decadenza. Il mancato rispetto di tale onere di tempestiva deduzione della nullità, come avvenuto nel caso di specie, comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano - Presidente

Dott. BIANCHI Michele - Consigliere

Dott. MANCUSO ((omissis)) A - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 783/2021 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 28/04/2021;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TOSCANI EVA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MOROSINI PIERGIORGIO, rassegnate ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23 e successive modificazioni, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con rapporto disciplinare del 26 lugl…

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