Consiglio di Stato sentenza n. 1517 del 2023

ECLI:IT:CDS:2023:1517SENT

Massima

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La concessione di un impianto sportivo comunale, scaduta o in scadenza al 31 dicembre 2021, non può beneficiare della proroga automatica prevista dall'art. 100 del d.l. n. 104 del 2020 (come modificato dall'art. 10-ter del d.l. n. 73 del 2021) se il rapporto concessorio è venuto meno in forza di una delibera comunale che ne ha dichiarato la cessazione anticipata e la decadenza del concessionario per vizi nell'iter istruttorio che aveva condotto alla proroga della concessione stessa. In tali casi, la concessione non può più qualificarsi come "scaduta" o "in scadenza" al 31 dicembre 2021, essendo stata anticipatamente definita in via patologica attraverso un provvedimento di autotutela dell'amministrazione, con conseguente inapplicabilità della disciplina emergenziale di proroga automatica delle concessioni sportive. La concessione di servizi pubblici relativi alla gestione di impianti sportivi comunali, anche se affidata a un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, può avere rilevanza economica, legittimando l'amministrazione a indire una procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo concessionario, senza che ciò contrasti con i principi dell'associazionismo sportivo dilettantistico, purché la lex specialis di gara non attribuisca preponderanza all'elemento economico e risulti rispettosa delle finalità sociali e sportive dell'impianto. Il bando di gara per la concessione di un impianto sportivo comunale non può essere impugnato da un soggetto diverso dal concessionario uscente, in quanto privo di legittimazione attiva per far valere la violazione di interessi e diritti di terzi (come il CONI) non direttamente coinvolti nella procedura di affidamento.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/02/2023

N. 01517/2023REG.PROV.COLL.

N. 02736/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2736 del 2022, proposto da
Club Scherma Torino A.S.D, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Vecchione e Riccardo Vecchione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizi e Mariamichaela Li Volti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;

nei confronti

Accademia …

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