Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13033 del 6 aprile 2021

ECLI:IT:CASS:2021:13033PEN

Massima

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Il mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione penale rimasta invariata, anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata e, pertanto, non consente la revoca della sentenza di condanna passata in giudicato ai sensi dell'art. 673 c.p.p. Tale principio si fonda sulla considerazione che la mutata interpretazione giurisprudenziale, pur in senso favorevole al condannato, è priva della capacità di innovare il diritto positivo, essendo necessario a tal fine l'intervento del Giudice delle Leggi. Infatti, la Corte Costituzionale ha escluso la violazione di vari parametri costituzionali, in particolare del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché del principio di (tendenziale) retroattività della normativa penale più favorevole, in quanto quest'ultimo attiene alla sola successione di leggi e non può essere esteso ai mutamenti giurisprudenziali, i quali sono privi di vincolatività e la cui abrogazione delle norme penali può discendere solo da un atto di volontà del legislatore, in forza dei principi di riserva di legge in materia penale e di separazione dei poteri. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non può revocare la sentenza di condanna passata in giudicato sulla base di un mutamento giurisprudenziale favorevole al condannato, essendo necessario l'intervento del legislatore o la declaratoria di incostituzionalità della disposizione penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente

Dott. LIUNI Teresa - rel. Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 17/07/2020 del GIP TRIBUNALE di CATANIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Dr. ((omissis)), il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17/7/2020 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di revoca ex articolo 673 c.p.p. della sentenza n. 277/2018 del Tribu…

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