Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3563 del 30 ottobre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:3563PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso di perdita di efficacia dell`ordinanza che ha disposto una misura coercitiva per mancato rispetto, da parte del tribunale del riesame, del termine di cui all`art. 309, comma nono, cod.proc. pen., il giudice puo` legittimamente emettere una nuova ordinanza per assoggettare di nuovo l`indagato alla misura coercitiva solo in base ad elementi nuovi rispetto a quelli gia` considerati con la precedente ordinanza che ha perduto efficacia.

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