Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7337 del 25 giugno 1988

ECLI:IT:CASS:1988:7337PEN

Massima

Massima ufficiale
La norma di cui all`art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283, nel disporre che gli esercenti di stabilimenti o laboratori di produzione o preparazione di sostanze alimentari debbono munirsi di autorizzazione sanitaria non distingue fra produzione ampia o limitata, effettuata cioe` su scala industriale o con sistemi artigianali. Pertanto sono soggetti ad autorizzazione anche i piccoli laboratori, annessi ad esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, ivi compresi i bar; l`autorizzazione, inoltre, deve contenere l`indicazione delle specifiche sostanze alimentari per le quali e` stata rilasciata ed e` valida solo per gli alimenti in essa indicati ne` puo` essere sostituita dalla licenza per lo esercizio di attivita` commerciale rilasciata dagli organi competenti, trattandosi di provvedimenti che operano su piani distinti e tendono a realizzare fini del tutto diversi. (Nella specie e` stata ritenuta la responsabilita` di un esercente di bar il quale poneva in commercio hamburger, wurstel e patatine fritte pur essendo munito da autorizzazione sanitaria per la vendita di "prodotti bar").    da vedere: [p66\00907] [p73\05395] [p81\05944]

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