Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3126 del 25 febbraio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:3126PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, in relazione all'art. 3 della costituzione, dedotta sul rilievo che vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, tra coloro che sono imputati dell'ipotesi non aggravata del reato e coloro che, pur essendo stati imputati di una ipotesi aggravata, hanno ottenuto sostanzialmente l'esclusione dell'aggravante attraverso il giudizio di comparazione con le attenuanti riconosciute. Infatti la disparità di trattamento è più che giustificata e la scelta politica del legislatore di escludere dall'amnistia il reato aggravato appare insindacabile, poiché il fatto contestato all'imputato rimane oggettivamente più grave del fatto non aggravato, né col giudizio di comparazione le aggravanti scompaiono dalla tipologia del fatto contestato, anche se non influenzano la quantificazione della pena. (Applicazione in tema di reato di violazione di sigilli aggravata, in ordine al quale erano state concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante).

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