Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3285 del 28 ottobre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:3285PEN

Massima

Massima ufficiale
La circostanza aggravante prevista dai commi quarto e quinto dell`art. 416bis cod.pen. e` costituita dalla disponibilita` delle armi, cioe` da una situazione di fatto che non coincide con i fatti di illegale detenzione e porto; non solo perche` la disponibilita` non necessariamente corrisponde all`attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al porto, ma anche e soprattutto perche` essa puo` riguardare perfino armi legalmente detenute, sicche` l`armamento del sodalizio criminoso viene in considerazione, ai fini dell`aggravante del reato associativo, come semplice e oggettiva situazione di fatto, indipendentemente dalla sua eventuale e intrinseca illiceita` penale. Ne consegue che l`associazione mafiosa armata non e` un reato complesso nel quale restino assorbiti l`illegale detenzione o porto e gli altri reati in materia di armi.   conforme: Sen 01/03/1988 2131 sez 1 Civ

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