Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3488 del 2022

ECLI:IT:TARNA:2022:3488SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora questa dichiari di aver ottenuto il soddisfacimento della propria pretesa nelle more del giudizio, senza che tale circostanza risulti supportata da elementi oggettivi. In tal caso, il giudice amministrativo non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma è tenuto a pronunciare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Codice del processo amministrativo. Tale pronuncia di natura meramente processuale non comporta la condanna al rimborso delle spese di giudizio. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora questa dichiari di aver ottenuto il soddisfacimento della propria pretesa nelle more del giudizio, senza che tale circostanza risulti supportata da elementi oggettivi. In tale ipotesi, il giudice amministrativo non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma è tenuto a pronunciare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Codice del processo amministrativo. Tale pronuncia di natura meramente processuale non comporta la condanna al rimborso delle spese di giudizio. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: 1. Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora questa dichiari di aver ottenuto il soddisfacimento della propria pretesa nelle more del giudizio. 2. Tuttavia, tale dichiarazione, se non supportata da elementi oggettivi, non consente una declaratoria di cessazione della materia del contendere. 3. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a pronunciare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Codice del processo amministrativo. 4. La pronuncia di improcedibilità ha natura meramente processuale e non comporta la condanna al rimborso delle spese di giudizio. 5. Questo principio di diritto è volto a garantire il corretto svolgimento del processo amministrativo e a evitare abusi o strumentalizzazioni da parte delle parti.

Sentenza completa

Pubblicato il 23/05/2022

N. 03488/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01029/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2018, proposto dall’avvocato
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso in Napoli, alla via Settembrini n. 110, lo studio dell’avvocato ((omissis));

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli – Terza Sez. Civile n. cron. 1068/2012, emesso in esito al procedimento RG n. 1573/2011 V.G..

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