Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 4743 del 2022

ECLI:IT:TARNA:2022:4743SENB

Massima

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Il proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento su un'area non è responsabile in via oggettiva per l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti su tale area, ma solo qualora tale violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati dagli organi preposti al controllo. L'ordinanza sindacale che imponga la rimozione dei rifiuti senza aver previamente comunicato l'avvio del relativo procedimento ai soggetti interessati e senza aver accertato in contraddittorio con gli stessi la loro effettiva responsabilità, risulta pertanto illegittima per violazione del diritto di partecipazione procedimentale e per difetto di istruttoria. Il proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area non risponde in via oggettiva della bonifica del suolo, ma solo ove sia responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato le cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l'illecito. L'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati grava in via principale sull'inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui "chi inquina paga".

Sentenza completa

Pubblicato il 13/07/2022

N. 04743/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02740/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2740 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Agostino Armando Carratù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE:

a) dell'ordinanza sindacale n. 78 del 28.3.2022, notificata il successivo 29.3.2022 (e alla ricorrente -OMISSIS-) con cui il Sindaco del Comune di Aversa ha…

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