Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7658 del 24 giugno 1987

ECLI:IT:CASS:1987:7658PEN

Massima

Massima ufficiale
Per la sussistenza dell`elemento psicologico del reato di detenzione abusiva di arma e` sufficiente che l`agente abbia la coscienza e la volonta` di avere materialmente a disposizione l`arma, senza averne fatta denuncia, non essendo richiesta l`intenzione di violare la legge penale. infatti, nel caso di detenzione abusiva di arma, l`obbligo della denuncia sorge per il solo fatto di averne per un tempo apprezzabile la materiale disponibilita`, qualunque sia la causa della detenzione della medesima.

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