Cassazione penale Sez. I sentenza n. 43224 del 8 novembre 2012

ECLI:IT:CASS:2012:43224PEN

Massima

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Il disturbo psichiatrico del condannato, pur grave, non costituisce di per sé motivo sufficiente per il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p., comma 1, n. 2, né per l'ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., in quanto la normativa vigente prevede tali istituti esclusivamente per le infermità di tipo fisico, non estensibili alle sole patologie di natura psichica. Ciò in ragione della diversità delle fattispecie disciplinate dalle norme di cui agli artt. 147 e 148 c.p., non suscettibili di applicazione congiunta, e del consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l'ammissibilità del rinvio dell'esecuzione della pena e della detenzione domiciliare per il condannato affetto da esclusiva infermità psichica, la quale deve essere diversamente disciplinata. La valutazione della compatibilità dello stato di detenzione con le condizioni di salute del detenuto deve pertanto fondarsi sull'accertamento di una grave infermità di tipo fisico, non essendo sufficiente il mero riscontro di una patologia di natura psichiatrica, ancorché grave, la quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di misure alternative diverse, previste dalla normativa penitenziaria. Ciò anche al fine di evitare interpretazioni estensive di norme eccezionali, come quelle che disciplinano il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena e la detenzione domiciliare, le quali devono essere applicate con rigore e nel rispetto del principio di legalità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1478/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 24/11/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

lette le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata in data 24 novembre 2011, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, ha respinto le istanze di differime…

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