Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 21 del 7 febbraio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:21PEN

Massima

Massima ufficiale
A norma dell'art. 3 bis legge 31 maggio 1965, n. 575, la cauzione imposta a colui al quale viene applicata una misura di prevenzione va confiscata allorquando lo stesso abbia violato alcuno degli obblighi impostigli. L'accertamento dell'avvenuta violazione degli obblighi va fatto incidenter tantum, dallo stesso tribunale che ha irrogato la misura e che puo` disporre la confisca della cauzione, senza necessita` di attendere la pronuncia giurisdizionale definitiva relativa al reato ravvisabile nella violazione in questione.

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