Cassazione penale Sez. I sentenza n. 15492 del 11 novembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:15492PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini del riconoscimento dell`attenuante dei motivi di particolare valore morale, non e` sufficiente la convinzione soggettiva di rimuovere una particolare situazione ritenuta immorale, ma e` altresi` necessario il supporto oggettivo della conformita` della condotta alla morale e ai costumi del tempo e del luogo del commesso reato, valutata sulla base di motivi che superino la media dei sentimenti e che rispondano a valori interessanti la collettivita`.  (Nella specie si e` ritenuto che non integri un motivo di particolare valore morale il desiderio che il proprio nome non venga attribuito a neonato che non si ritenga procreato da se`).   conforme: Sen 24/06/1987 7631 sez 1 Pen Sen 30/10/1986 12182 sez 1 Pen

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