Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1090 del 5 febbraio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:1090CIV

Massima

Massima ufficiale
E' nulla per violazione del principio inderogabile secondo cui gli arbitri debbono essere designati con il concorso della volontà di entrambi i contraenti, la clausola dello statuto di una cooperativa che devolva la risoluzione di determinate controversie fra la società ed i soci ad un collegio di probiviri, senza prevedere la necessità di nomina del collegio stesso anche da parte del socio in lite, con la conseguenza della diretta operatività dell'art. 2527 comma terzo cod. civ., che prevede l'opposizione del socio al Tribunale avverso la deliberazione assembleare di esclusione dalla società nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, senza che rilevi la data di comunicazione della avvenuta costituzione del collegio arbitrale. conforme: Sen 01/03/1995 2304 sez 1 Civ Sen 12/05/1995 5216 sez L Civ

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