Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3723 del 14 maggio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3723PEN

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento di sospensione della patente di guida a persone diffidate ex art. 1 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, non incidendo sulla sfera di libertà personale dello interessato, non deve essere emesso dalla autorità giudiziaria in applicazione dello art. 4 di detta legge bensì dalla autorità amministrativa (prefetto) ai sensi dell'art. 91 codice della strada.

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