Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10906 del 16 ottobre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:10906CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, posto dall'art. 8 d.l. 10 gennaio 1983 n. 4 (convertito in legge 22 febbraio 1983 n. 52) e` compresa, data la ampiezza della formula legislativa, anche la propaganda indiretta, quale e` quella posta in essere dai produttori e rivenditori di oggetti diversi che, per le forme in cui vengono presentati, per gli aspetti grafici o per le scritte su di essi impresse, propagandino di fatto prodotti da fumo (nella specie, apparecchi telefonici riproducenti i marchi ed i simboli di note case produttrici di sigarette), mentre non rileva, a detto fine, la carenza di un rapporto con le imprese produttrici di sigarette, o la carenza dell'intento di favorirle, dovendo considerarsi illecita anche la condotta dell'agente che svolga attivita` promozionale del prodotto da fumo per il proprio vantaggio, nella prospettiva di commercializzare la sua merce ed incrementarne le vendite. (Conf mass n. 468205, sulla prima parte; (V mass n. 466887, sulla prima parte; (V mass n. 454802, sulla prima parte). da vedere: Sen 27/04/1990 3545 sez 1 Civ Sen 29/07/1987 6547 sez 1 Civ Sen 11/07/1990 7209 sez 1 Civ

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