Consiglio di Stato sentenza n. 5533 del 2022

ECLI:IT:CDS:2022:5533SENT

Massima

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L'accreditamento sanitario definitivo, una volta ottenuto, è soggetto a rinnovo ogni tre anni su istanza del rappresentante legale della struttura interessata, presentata almeno sei mesi prima della scadenza. Nelle more del procedimento di rinnovo tempestivamente attivato dalla struttura sanitaria, cui non può essere addebitato il prolungamento dell'iter procedimentale oltre la scadenza dell'accreditamento originario, l'Azienda Sanitaria Pubblica non può considerare la struttura priva di legittimazione ad operare per il Servizio Sanitario Regionale, né adottare provvedimenti che ne precludano l'erogazione di prestazioni con oneri a carico del medesimo Servizio Sanitario. Ciò in quanto l'accreditamento originario, nelle more del rinnovo, mantiene efficacia, con effetti di saldatura temporale, fino all'adozione del nuovo provvedimento di rinnovo, al fine di non penalizzare indebitamente la struttura sanitaria per ritardi procedimentali non imputabili alla stessa. Inoltre, l'emergere di fatti di rilevanza penale inerenti all'operatività di una struttura sanitaria accreditata non comporta automaticamente la revoca o il mancato rinnovo dell'accreditamento, essendo necessario che l'Amministrazione competente accerti l'effettiva incidenza di tali fatti sulla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e, ove riscontrati profili di criticità, adotti le conseguenti determinazioni, previo espletamento di un'adeguata istruttoria e nel rispetto del contraddittorio con la struttura interessata. In ogni caso, l'Azienda Sanitaria Pubblica non può autonomamente adottare provvedimenti che incidano sulla legittimazione della struttura sanitaria ad operare per il Servizio Sanitario Regionale, essendo tale competenza riservata all'Amministrazione regionale o al Commissario ad acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/07/2022

N. 05533/2022REG.PROV.COLL.

N. 08909/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8909 del 2021, proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona della Commissione straordinaria operante
pro tempore
, rappresentata e difeso dall’((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via XXV luglio, n. 24,

contro

Villa S. Anna S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

per la riforma

della sentenza n. 1356 del 3 luglio 2021 del Tribunale amministrativo regi…

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