Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4190 del 9 maggio 1984
ECLI:IT:CASS:1984:4190PEN
Massima
Massima ufficiale
La differenza tra i delitti di estorsione e di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario risiede nella circostanza che in quest'ultimo reato il timore agisce come movente della condotta del soggetto passivo, il quale, quindi, può liberamente determinarsi anche sotto l'influenza dell'errore prodotto in lui dalla falsa rappresentazione di un male futuro; nell'estorsione, invece, il timore annulla del tutto la volontà del soggetto passivo e lo costringe ad assumere il comportamento voluto dall'agente.
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