Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Parma sentenza n. 378 del 2016

ECLI:IT:TARPR:2016:378SENT

Massima

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Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato può essere legittimamente rifiutato dalla Pubblica Amministrazione qualora emerga che il richiedente abbia presentato documentazione falsa attestante l'esistenza di un rapporto di lavoro in realtà inesistente. In tali casi, infatti, viene meno il requisito fondamentale del possesso di un valido contratto di lavoro, il cui difetto comporta l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 4, comma 2, e l'impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione). L'Amministrazione, in presenza di false dichiarazioni o documentazione contraffatta, non è tenuta a compiere ulteriori accertamenti, essendo legittimata a respingere la richiesta sulla base degli elementi acquisiti, senza che sia necessaria una previa condanna penale. Inoltre, il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un presupposto soggettivo non eludibile ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nel territorio nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite. Pertanto, la mancanza di un valido rapporto di lavoro, accertata anche in assenza di una sentenza penale di condanna, è di per sé sufficiente a legittimare il rifiuto del permesso di soggiorno, senza che rilevino eventuali versamenti contributivi o la successiva iscrizione al centro per l'impiego, in quanto tali elementi non possono sanare la falsità originariamente riscontrata.

Sentenza completa

Pubblicato il 28/12/2016

N. 00378/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00390/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2015, proposto dal sig. ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), domiciliato presso la Segreteria del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliato in Bologna, via ((omissis)) 4;

per l'annullamento

del decreto Cat.A12/2015 - IMM/AG del 02/02/2015, notificato il 25/11/2015, con il quale il Questore di ((omissis)) ha respinto l'istanza del ricorrente volta ad ott…

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