Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - L'Aquila sentenza n. 32 del 2014

ECLI:IT:TARAQ:2014:32SENT

Massima

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Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulle controversie instaurate dal beneficiario di un finanziamento o di una sovvenzione per contrastare la revoca, la decadenza o la risoluzione del contributo da parte dell'amministrazione, sulla scorta di un preteso inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dagli atti concessivi. Tali controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale il giudizio può essere riproposto, in quanto attengono a rapporti di diritto privato tra l'amministrazione e il beneficiario del contributo. Il giudice amministrativo, pertanto, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, rimettendo le parti dinanzi al giudice ordinario competente a conoscere della legittimità del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione del finanziamento o della sovvenzione. Tale principio si fonda sulla natura privatistica del rapporto tra l'amministrazione e il beneficiario del contributo, che discende dall'applicazione degli istituti civilistici della revoca, decadenza o risoluzione, i quali presuppongono l'esistenza di un inadempimento contrattuale da parte del beneficiario. Ciò comporta che la cognizione della controversia non possa essere attribuita al giudice amministrativo, competente a conoscere degli atti autoritativi della pubblica amministrazione, ma debba spettare al giudice ordinario, competente a decidere sulle controversie di diritto privato. Pertanto, il giudice amministrativo, investito di una controversia avente ad oggetto la revoca, la decadenza o la risoluzione di un finanziamento o di una sovvenzione, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e rimettere le parti dinanzi al giudice ordinario, competente a valutare la legittimità del provvedimento impugnato alla luce dei principi e delle norme del diritto privato.

Sentenza completa

N. 00528/2007
REG.RIC.

N. 00032/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00528/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 528 del 2007, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)). Leopardi in L'Aquila, via Pescara,2/4;

contro

Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento

del provvedimento di revoca del contributo concesso in favore della ditta marzolla daniela

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione …

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