Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 29873 del 8 luglio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:29873PEN

Massima

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Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c) c.p.p. è un atto meramente dichiarativo, che non richiede alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine alla complessità della motivazione della sentenza, essendo sufficiente che il giudice si sia riservato un termine maggiore rispetto a quello ordinario per il deposito della motivazione. Tale provvedimento può essere adottato anche da un giudice diverso rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza, purché al momento dell'adozione non siano ancora scaduti i termini di custodia cautelare che l'ordinanza intende sospendere. La competenza a disporre la sospensione spetta anche al giudice d'appello, in quanto la competenza funzionale in materia di libertà personale permane fino al deposito degli atti presso l'ufficio del giudice che ha pronunciato la sentenza. Inoltre, la richiesta di sospensione può essere formulata non solo dal pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, ma anche dal Procuratore generale presso la Corte d'appello, in quanto quest'ultimo ha l'interesse ad intervenire preventivamente alla costituzione del grado di appello, atteso che dalla lettura del dispositivo iniziano a decorrere i termini stabiliti per il giudizio di appello e la predetta sospensione incide sulla durata di essi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Giangiulio Ambrosini - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Fr. De. Gr., nato in Or. il (...), contro la ordinanza 24 luglio 2003 del tribunale di Milano.
Sentita la relazione fatta dal ((omissis)).
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. ((omissis)), il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.
Ritenuto che Fr. De. Gr. ha proposto ricorso contro la ordinanza 30 settembre 2003 con la quale il tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto avverso la decisione 24 luglio 2003 del medesimo tribunale, sezione feriale, con la quale era disposta la sospensione dei termini di custodia per il periodo di novanta giorni ex art. 304, comma 1, lett. c) …

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