Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1609 del 22 febbraio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:1609PEN

Massima

Massima ufficiale
La norma di cui all'art. 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 sugli stupefacenti riguarda esclusivamente colui che acquisti o detenga la sostanza per farne uso personale, ne` puo` essere operata alcuna distinzione fra la parte di sostanza stupefacente detenuta per uso personale e la parte residua di essa, poiche`, quando la sostanza e` detenuta in quantita` non modica la detenzione deve essere valutata in relazione al quantitativo complessivo.   da vedere: [p85\02096]

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