Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11023 del 22 novembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:11023PEN

Massima

Massima ufficiale
Il criterio distintivo fra il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di illeciti penali sugli stupefacenti ed il concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., è costituito dal carattere dell'accordo criminoso. Mentre nel concorso di persone, infatti, l'accordo avviene in via meramente occasionale ed accidentale - essendo diretto al compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce, cessando ogni pericolo o motivo di allarme sociale - nell'associazione per delinquere, invece, esso è diretto alla attuazione di un più vasto programma criminoso per la consumazione di una serie indeterminata di reati con una organizzazione, sia pure rudimentale, in cui gli associati, consapevolmente legati dalla comunanza del fine e di interessi, indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati, rappresentano, per il solo fatto dell'esistenza di tale associazione, un pericolo per la collettività.

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