Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1806 del 24 settembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1806PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 cod. proc. pen., in relazione all'art. 64 n. 6, per contrasto con l'art. 25 cost., nella parte in cui non è prevista l'incompatibilità a partecipare al giudizio per i componenti del "tribunale della libertà". non vi è infatti violazione del principio volto ad assicurare al cittadino un giudizio imparziale, per l'assoluta diversità di funzioni dei due organi: l'uno ("tribunale della libertà") destinato ad esercitare un controllo sulla correttezza dei provvedimenti istruttori in tema di libertà personale, l'altro (organo giudicante) destinato alla valutazione di tutte le risultanze processuali.

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