Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 3269 del 2011
ECLI:IT:TARMI:2011:3269SENT
Massima
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Il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, adottato dalla Prefettura in applicazione della normativa sull'emersione, può essere annullato qualora risulti successivamente che il reato ostativo previsto dalla legge non sussiste o non è più rilevante ai fini del procedimento. In tali casi, il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto le ragioni del ricorrente sono state integralmente soddisfatte dall'Amministrazione. Ciò in considerazione della complessità interpretativa della normativa in materia, che ha portato a posizioni giurisprudenziali oscillanti, giustificando la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, adottato dalla Prefettura in applicazione della normativa sull'emersione, può essere annullato qualora risulti successivamente che il reato ostativo previsto dalla legge non sussiste o non è più rilevante ai fini del procedimento. In tali casi, il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto le ragioni del ricorrente sono state integralmente soddisfatte dall'Amministrazione. Ciò in considerazione della complessità interpretativa della normativa in materia, che ha portato a posizioni giurisprudenziali oscillanti, giustificando la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, adottato dalla Prefettura in applicazione della normativa sull'emersione, può essere annullato qualora risulti successivamente che il reato ostativo previsto dalla legge non sussiste o non è più rilevante ai fini del procedimento. In tali casi, il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto le ragioni del ricorrente sono state integralmente soddisfatte dall'Amministrazione. Ciò in considerazione della complessità interpretativa della normativa in materia, che ha portato a posizioni giurisprudenziali oscillanti, giustificando la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, adottato dalla Prefettura in applicazione della normativa sull'emersione, può essere annullato qualora risulti successivamente che il reato ostativo previsto dalla legge non sussiste o non è più rilevante ai fini del procedimento. In tali casi, il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto le ragioni del ricorrente sono state integralmente soddisfatte dall'Amministrazione. Ciò in considerazione della complessità interpretativa della normativa in materia, che ha portato a posizioni giurisprudenziali oscillanti, giustificando la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, adottato dalla Prefettura in applicazione della normativa sull'emersione, può essere annullato qualora risulti successivamente che il reato ostativo previsto dalla legge non sussiste o non è più rilevante ai fini del procedimento. In tali casi, il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto le ragioni del ricorrente sono state integralmente soddisfatte dall'Amministrazione. Ciò in considerazione della complessità interpretativa della normativa in materia, che ha portato a posizioni giurisprudenziali oscillanti, giustificando la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, adottato dalla Prefettura in applicazione della normativa sull'emersione, può essere annullato qualora risulti successivamente che il reato ostativo previsto dalla legge non sussiste o non è più rilevante ai fini del procedimento. In tali casi, il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto le ragioni del ricorrente sono state integralmente soddisfatte dall'Amministrazione. Ciò in considerazione della complessità interpretativa della normativa in materia, che ha portato a posizioni giurisprudenziali oscillanti, giustificando la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
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Il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, adottato dalla Prefettura in applicazione della normativa sull'emersione, può essere annullato qualora risulti successivamente che il reato ostativo previsto dalla legge non sussiste o non è più rilevante ai fini del procedimento. In tali casi, il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto le ragioni del ricorrente sono state integralmente soddisfatte dall'Amministrazione. Ciò in considerazione della complessità interpretativa della normativa in materia, che ha portato a posizioni giurisprudenziali oscillanti, giustificando la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, adottato dalla Prefettura in applicazione della normativa sull'emersione, può essere annullato qualora risulti successivamente che il reato ostativo previsto dalla legge non sussiste o non è più rilevante ai fini del procedimento. In tali casi, il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto le ragioni del ricorrente sono state integralmente soddisfatte dall'Amministrazione. Ciò in considerazione della complessità interpretativa della normativa in materia, che ha portato a posizioni giurisprudenziali oscillanti, giustificando la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
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Sentenza completa
N. 00792/2011 REG.RIC.
N. 03269/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00792/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 792 del 2011, proposto da: ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), presso il cui studio, in Milano, corso di ((omissis)) 54, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Varese - Questura di Varese - rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede, in Milano, via Freguglia, 1, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento
a) del provvedimento adottato in data 2.12.2010 dalla Prefettura di Varese, con cui veniva disposto il rigetto dell'istanza di emersione ex L. 102/09 (P-VA/L/N/20…
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