Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10035 del 22 novembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:10035PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della sussistenza di uno scarico nuovo, il cui uso senza autorizzazione è punito dall'art. 21 della L. 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, non è sufficiente che lo scarico preesistente sia usato da un utente nuovo, ma è necessario che lo scarico stesso sia aperto e comunque realizzato da colui che intenda servirsene per la prima volta. (Fattispecie relativa a ritenuta applicabilità dell'amnistia, D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, a scarico senza autorizzazione, non ritenuto nuovo, relativo ad attività impiantata successivamente all'entrata in vigore della L. n. 319/1976, ma esercitata in locali costruiti parecchi anni prima, ad origine destinati ad attività commerciale e forniti di un sistema di scarico che riversava le acque di rifiuto nella fogna comunale).

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