Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 592 del 2005

ECLI:IT:TARBA:2005:592SENT

Massima

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La convenzione di lottizzazione stipulata tra la pubblica amministrazione e il privato lottizzante costituisce uno strumento di pianificazione attuativa del piano regolatore generale, avente natura di accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo disciplinato dall'art. 11 della legge n. 241 del 1990. Pertanto, le controversie relative all'adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione di lottizzazione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La posizione soggettiva del privato lottizzante nei confronti dell'obbligo dell'amministrazione comunale di acquisire le opere di urbanizzazione primaria realizzate assume consistenza di interesse legittimo, non di diritto soggettivo. Conseguentemente, il privato non può agire in giudizio per ottenere l'accertamento di tale obbligo o la sua esecuzione in forma specifica, ma può solo impugnare il rifiuto espresso o tacito dell'amministrazione di procedere all'acquisizione, attraverso il rito del silenzio-rifiuto. Il completamento delle opere di urbanizzazione primaria da parte del lottizzante costituisce il presupposto legittimante l'esercizio del potere amministrativo di richiesta di acquisizione di tali opere da parte del comune. In mancanza di tale presupposto, non può ritenersi radicato in capo all'amministrazione comunale l'obbligo giuridico di procedere all'acquisizione, neppure in caso di sopravvenuta impossibilità di adempimento da parte del lottizzante per causa di forza maggiore, attesa la natura di obbligazione propter rem degli oneri di urbanizzazione. L'atto di insinuazione al passivo fallimentare compiuto dal comune non vale ad integrare o sostituire il mancato verificarsi del presupposto di completamento delle opere di urbanizzazione, né a manifestare una volontà dell'ente di sostituirsi al lottizzante nell'esecuzione delle stesse, trattandosi di un atto conservativo della garanzia patrimoniale e non di un provvedimento amministrativo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1400/03 proposto dal "Fallimento della Società It. Im. Tu. Ip. s.r.l., in persona del suo ((omissis)). Ma., rappresentato e difeso dall'avv. Do. Fa. ed elettivamente domiciliati in Ba., alla Via Im. n. (...), presso lo studio dell'avv. A. De.;
contro
Comune di Ma., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ni. Ma. ed elettivamente domiciliato in Bari, alla ((omissis)). da Ba., (...);
quanto al ricorso principale:
a) per l'accertamento e la declaratoria
- dell'obbligo del Comune di Ma. di acquisire a titolo gratuito la proprietà degli impianti e dei servizi generali esistenti nel Villaggio turistico denominato "lp.", annessi alle aree d'urbanizzazione a suo tempo già acquisite in proprietà …

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