Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 944 del 23 settembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:944PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di giudizio di cassazione, se è vero che, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, cosicché è inibito al giudice della legittimità, nella verifica di tale vizio, l'esame degli atti, pure quando venga dedotto il vizio di travisamento del fatto, è anche vero che è comunque necessario che il giudice di merito indichi con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione, per consentire all'interessato di formulare le sue censure e alla Corte di cassazione di esercitare il controllo che le è proprio. Una regola operante in misura maggiore allorché il provvedimento sia immediatamente ricorribile per cassazione, quando, cioè, manchi il filtro dell'appello che consentirebbe alla Corte di annullare il provvedimento impugnato anche nel caso in cui la carenza o la illogicità della motivazione fossero palesi dal raffronto tra i motivi di appello e il testo della decisione di secondo grado.

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