Cassazione penale Sez. I sentenza n. 31597 del 20 luglio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:31597PEN

Massima

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La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio giudicante, in conseguenza della sua erronea sottoscrizione da parte di un giudice che non ha fatto parte del collegio, costituisce una nullità relativa, sanabile mediante la rinnovazione della sola stesura del documento. Tale irregolarità formale, se dedotta, dà luogo a nullità relativa, a differenza dell'ipotesi di volontaria omessa sottoscrizione, che determina una nullità assoluta. Pertanto, in caso di mancata sottoscrizione involontaria da parte del presidente, la sentenza deve essere annullata e rinviata al giudice competente per la nuova stesura, senza che ciò comporti l'esame degli altri motivi di impugnazione, i quali vengono travolti dall'annullamento. Il principio di diritto affermato mira a garantire il rispetto delle formalità essenziali del processo, quali la sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio giudicante, al fine di assicurare la corretta formazione della volontà giurisdizionale e la sua imputabilità all'organo giudicante. Tale principio, di carattere generale, trova applicazione ogni qualvolta si verifichi l'ipotesi di mancata sottoscrizione involontaria della sentenza da parte del presidente del collegio, indipendentemente dalle specifiche circostanze del caso concreto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Ri. To. N. IL (...);
avverso ORDINANZA del 10/10/2003 CORTE APPELLO di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dr. ((omissis)), che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Ri. To. ricorre contro l'ordinanza in data 10 ottobre 2003 della corte d'appello di Trento in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena…

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