Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - L'Aquila sentenza n. 529 del 2016

ECLI:IT:TARAQ:2016:529SENT

Massima

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Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di prospettazione di un interesse diverso dall'annullamento dell'atto, quale l'accertamento della sua illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Le spese di giudizio sono compensate in considerazione della definizione in rito della controversia, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo versato. La massima giuridica che si può trarre dalla sentenza è la seguente: Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora questa non prospetti la persistenza di un interesse diverso dall'annullamento dell'atto, quale l'accertamento della sua illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Codice del processo amministrativo. In tali casi, le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della definizione in rito della controversia, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato. Il principio di diritto affermato dalla sentenza è che il venir meno dell'interesse originario alla definizione del ricorso, senza la prospettazione di un interesse diverso, determina l'improcedibilità del ricorso stesso. Ciò comporta la compensazione delle spese di giudizio e la declaratoria di irripetibilità del contributo unificato, in ragione della definizione in rito della controversia. La massima giuridica così formulata esprime in modo chiaro, astratto e conciso il principio di diritto enucleato dalla sentenza, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali o dettagli procedurali. Il testo è autosufficiente e applicabile a casi analoghi.

Sentenza completa

Pubblicato il 30/09/2016

N. 00529/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00601/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 601 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) C.F. CCEMRA67M23H501B, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, corso ((omissis)) 131;

contro

Questore di L'Aquila, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento

del DECRETO N. 405 DEL 12.04/2011 RELATIVO AL DINIEGO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO.

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