Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12515 del 17 marzo 2014

ECLI:IT:CASS:2014:12515PEN

Massima

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Il provvedimento di archiviazione, in quanto interlocutorio e sommario, finalizzato al mero controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale e non a un accertamento sul merito dell'imputazione, è impugnabile dalla persona offesa solo per vizi attinenti alla violazione del contraddittorio, non essendo ammissibile il ricorso per cassazione fondato su censure relative alla valutazione di non fondatezza della notizia di reato. Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e l'assenza di una ragione costituzionalmente imposta di un ampliamento della piattaforma dei vizi denunziabili mediante ricorso escludono la possibilità di denunciare la nullità del provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in violazioni del contraddittorio, così come non è possibile impugnare il provvedimento assertivamente affetto da error in iudicando. La peculiare natura e funzione del procedimento di archiviazione, finalizzato a evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà dell'azione penale e a controllare la legalità dell'inazione del pubblico ministero, comporta che il "contraddittorio" tra persona offesa e indagato nell'ambito della procedura camerale non corrisponda in ogni caso ad un interesse giuridicamente garantito per tutte le parti, sicché la sua mancanza può essere fatta valere solo dalla parte che dimostri come l'omissione abbia inciso sul suo diritto ad interloquire in relazione alla completezza delle indagini e/o al fondamento della richiesta d'archiviazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Domenico - Presidente

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovann - Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) parte offesa;

nel procedimento c/:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 2886/2012 GIP TRIBUNALE di PESARO, del 29/04/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso …

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